Art. 3.
1. Gli organi della stampa quotidiana e periodica, nonché delle reti televisive e radiofoniche, pubbliche e private, sono
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tenuti, nella diffusione delle notizie, a evitare il racconto e la descrizione di dettagli e di particolari che possono stimolare fantasie sessuali o che sono comunque contrari alla morale pubblica e alla dignità personale.